(Adnkronos) – Un vulnus procedurale che assoggetta l'operato del giudice a una scelta politica. E' quanto indicano i giudici della Corte d'Appello di Roma nell'ordinanza di remissione alla Consulta sul caso Almasri. Nell'atto, come anticipato nei giorni scorsi dall'Adnkronos, i giudici chiedono in particolare alla Corte Costituzionale di esprimersi sulla costituzionalità della normativa che prevede che il procuratore generale debba attendere il parere del ministro della Giustizia prima di dare seguito alla richiesta della Corte Penale internazionale. "La situazione di stallo procedimentale venutasi a creare non solo determina le violazioni dello Statuto di Roma ma potrebbe anche costituire – scrivono i giudici nell’ordinanza – una violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge in quanto l'attribuzione della discrezionalità politica al ministro della Giustizia nella procedura in esame assoggetta il giudice a una scelta discrezionale di natura politica, inibendone l'attività giurisdizionale di adempimento degli obblighi internazionali previsti dallo Statuto di Roma, secondo quanto richiesto dalla Cpi". La questione di legittimità costituzionale sollevata lo scorso 30 ottobre dalla Corte d’Appello di Roma sul caso Almasri riguarda il fatto che “in mancanza di un atto del ministro della Giustizia che dia seguito alla richiesta della Corte penale internazionale di arresto e consegna” trasmettendo gli atti al Procuratore generale, “non consentono a quest'ultimo di adempiere all'obbligo di cooperazione con la Cpi chiedendo nei confronti della persona ricercata i provvedimenti indicati nella richiesta di cooperazione della Cpi. Tale vulnus all'obbligo di cooperazione con la Cpi – si legge nelle 10 pagine dell’ordinanza della Quarta sezione penale della Corte d’Appello di Roma, presidente Flavio Monteleone, consiglieri Francesco Neri e Aldo Morgigni – di conseguenza non consente a questa Corte di appello di deliberare sulle medesime richieste, che non possono essere presentate dal Procuratore generale non essendo state tramesse dal ministro della Giustizia, sebbene nel caso in esame la richiesta di cooperazione della Cpi sia stata oggetto di trasmissione diretta all'Autorità giudiziaria per il tramite dell'Interpol”. "La questione di legittimità costituzionale, quindi, è rilevante per la Corte di appello di Roma, dovendo essere adottata una decisione per definire il procedimento riguardante una richiesta di cooperazione della Cpi non formalmente trasmessa dal ministro della Giustizia ma pervenuta”. Per i giudici “la questione risulta anche non manifestamente infondata, in quanto le menzionate disposizioni di legge ordinaria condizionano la trasmissione delle richieste di cooperazione della Cpi ad una scelta discrezionale e insindacabile in sede processuale del ministro della Giustizia, anche quando sussiste un obbligo convenzionale internazionale di cooperazione con la Cpi”. Nel caso in esame, la legge per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale non prevede alcun rimedio ‘processuale’ per la mancata trasmissione da parte del ministro della Giustizia delle richieste di cooperazione della Cpi, con la conseguenza che l'Autorità giudiziaria non può adempiere agli obblighi dello Stato parte dello Statuto, che incombono anche su di essa quale espressione di un potere dello Stato parte, pur quando le richieste di cooperazione della Cpi le pervengono perché direttamente inoltrate dalla Cpi”. L’assenza “di rimedi procedimentali, quali quello della possibilità di procedere anche nei casi di trasmissione diretta dandone notizia al Ministro della giustizia, è particolarmente rilevante in considerazione dell'eccezionale gravità dei reati per i quali procede la Cpi, trattandosi di crimini di guerra e contro l'umanità che, come nel caso in esame, sono di regola relativi a migliaia di vittime”. I giudici sottolineano infine che “per quanto consta dagli altri procedimenti di cooperazione pendenti e definiti presso questa Corte di appello di Roma su richiesta dell'Ufficio del Procuratore presso la Cpi e della stessa Cpi, il Ministro della giustizia ha sempre trasmesso tempestivamente le richieste di assistenza giudiziaria previste dallo Statuto, con la conseguenza che la situazione creatasi nel presente procedimento si pone come un unicum che ne impedisce la definizione, in mancanza della possibilità giuridica di adottare qualsiasi deliberazione in relazione ad un eventuale titolo detentivo riguardante il prevenuto che, ove rientrasse in Italia, non sarebbe assoggettato o assoggettabile ad alcun provvedimento de libertate per giustizia internazionale”.
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