Da un paio di giorni Fabrizio Corona è salito su tutte le copertine dei giornali e dei telegiornali per aver pubblicato notizie riguardanti il calcio che conta e che coinvolgono calciatori di primissimo livello, tanto che lo stesso Corona, oggi, è stato convocato in Questura a Milano per approfondire la questione e verificare il materiale in suo possesso. E a seguire c’è stato anche un provvedimento della Procura di Torino che ha raggiunto due giocatori azzurri al ritiro di Coverciano.
Sul suo sito Dillinger news, diretto da Luca Arnau, nato il 2 ottobre di quest’anno, sono stati postati articoli che dichiarano che Nicolò Fagioli della Juventus, Nicolò Zaniolo dell’Aston Villa e Sandro Tonali del Newcastl sarebbero accusati di scommettere soldi su piattaforme non legali, addirittura sulle proprie squadre di appartenenza. Ma, aggiunge Fabrizio Corona, siamo solo all’inizio. Il bubbone è appena deflagrato e ancora non sappiamo quanto sarà devastante.
Intanto la Federazione italiana gioco calcio ha comunicato che “nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. A prescindere dalla natura degli atti – continua il comunicato -, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso, anche a tutela degli stessi, di consentirne il rientro presso i rispettivi club”.
I giocatori, in base al Codice di Giustizia sportiva, redatto dalla Figc, rischiano grosso. All’articolo 24, infatti, c’è un capitolo esclusivo sul Divieto di scommesse e l’obbligo di denuncia. Ecco il test: Comma 1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.
Comma 2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati 24 a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.
Comma 3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00. 4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, il fatto è punito con l’applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l). 5. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all’art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.